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Sindaco

La direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite viene assunto dal Sindaco, in quanto “AUTORITÀ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE” (art. 15 della Legge 14 Febbraio 1992, n. 225) ed in veste di “UFFICIALE DI GOVERNO” (artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il quale “adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.

Spetta al Sindaco, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d), della legge n. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, con obbligo di informare, tempestivamente, il Prefetto di Brindisi, il Presidente della Giunta Regionale Pugliese e il Presidente della Provincia di Brindisi.

Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di “Protezione Civile”, il Sindaco:

  1. Assume la direzione unitaria ed il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
  2. Provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle Organizzazioni di Volontariato di “Protezione Civile”, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
  3. Informa immediatamente Prefettura, Regione e Provincia.

Il rapporto tra il Comune, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Organismi a qualunque titolo costituiti, circa le prestazioni da svolgersi nell’ambito del “Servizio di Protezione Civile” sarà regolato con apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella vigente normativa ed in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

In tempo di pace, il Sindaco:

  • Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le attività di programmazione e pianificazione;
  • Istituisce e presiede il Comitato comunale di protezione civile (qualora costituito);
  • Nomina, tra i dipendenti comunali e/o tra il personale esterno il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i referenti delle Funzioni di Supporto all’interno del COC;
  • Promuove la divulgazione della cultura di protezione civile anche attraverso lo svolgimento di manifestazioni a tema.

In situazione d’emergenza, il Sindaco:

  • Assume la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia;
  • Istituisce e presiede il Centro Operativo Comunale (COC);
  • Attiva le fasi previste nel modello di intervento in relazione alla gravità dell’evento.

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco:

  • Mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune;
  • Informare costantemente la popolazione;
  • Salvaguardare il sistema produttivo;
  • Assicurare il ripristino della viabilità e dei trasporti;
  • Provvedere alla funzionalità delle telecomunicazioni;
  • Effettuare il censimento e la salvaguardia dei Beni Culturali;
  • Assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura e la Provincia.

Dopo il superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo.

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, provvede, se del caso, ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile e urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per le singole materie.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco che ne assume i pieni poteri in forza di disposizioni legislative. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano per età (cfr. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”.)